Regolamento

DISCIPLINA ORGANIZZATIVA DEL CENTRO DI ECCELLENZA IN DIRITTO EUROPEO

Art. 1

Finalità del regolamento

 

Il Regolamento del Centro di Eccellenza in Diritto Europeo disciplina il funzionamento degli organi del Centro, le loro competenze e procedure, nel rispetto delle norme statutarie e del Regolamento Generale di Ateneo.

 

Art. 2

Obiettivi

 

Il Centro di Eccellenza in Diritto Europeo ha la finalità di promuovere le scienze giuridiche nell’ambito delle istituzioni giuridiche e politiche europee, allo scopo di costruire le fondamenta per la formazione di una comune esperienza giuridica all’interno dello spazio europeo, nell’essenziale cornice generale offerta dal diritto romano e dalla tradizione romanistica. A tal fine il Centro intende soprattutto valorizzare la comunicazione ed il confronto tra le varie esperienze nazionali, facilitando la realizzazione di progetti comuni tra enti e istituzioni scientifiche europei ed internazionali nel campo dell’alta formazione giuridica.

In particolare, il Centro:

a)  promuove e coordina attività di ricerca, alta formazione e consulenza; a tal fine, può utilizzare contratti e convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dall’art. 66 del D.P.R. 382/80. Le attività di consulenza sono gestite tramite il Centro di Consulenza Giuridica, di cui all’art. 11 del presente Regolamento;

b)  organizza o concorre all’organizzazione dei corsi per il conseguimento del Dottorato di ricerca;

c)  concorre alle attività didattiche relative ai corsi post lauream ed alle Scuole di Specializzazione dei vari settori degli studi giuridici in collaborazione con i rispettivi organi direttivi: può fornire altresì docenti, competenze e strutture ai Corsi di Perfezionamento, ai Master, alle Scuole di Specializzazione e ad ogni altra tipologia di corso di studio attivato presso le strutture didattiche di Ateneo i cui ordinamenti prevedono corsi di materie giuridiche o affini;

d) promuove ed attiva collaborazioni con altre Università e istituzioni scientifiche sia nazionali che internazionali anche con l’attivazione e/o la stipula di consorzi, contratti e/o convenzioni; organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia ed all’estero; provvede alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche.

Il Centro di Eccellenza in Diritto Europeo ha autonomia regolamentare e organizzativa, nonché autonomia amministrativa, gestionale e contrattuale nei limiti fissati dalla legge e come stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità. Tali autonomie devono essere esercitate nel rispetto dei criteri di funzionalità ed efficienza.
Mediante appositi contratti e convenzioni il Centro può fornire servizi a soggetti pubblici o privati nell’ambito delle finalità istituzionali.
Per la realizzazione dei propri scopi il Centro può stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati ed avvalersi di collaborazioni esterne.

Art. 3

Afferenze

 

Al Centro afferiscono i docenti di ruolo e fuori ruolo del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre e i docenti e gli studiosi italiani e stranieri che, previa richiesta motivata di afferenza, siano ammessi quali afferenti dal Comitato Direttivo.

 

Art. 4

Organi del Centro

 

Sono organi del Centro: a) il Comitato Direttivo; b) il Coordinatore; c) il Presidente

 

Art. 5

Comitato Direttivo

 

Il Comitato Direttivo è costituito da sette membri designati dagli afferenti a ciascuna area scientifica in cui si articola il Centro:

  • Area 1 (IUS/01 – IUS/03)
  • Area 2 (IUS/02 – IUS/18)
  • Area 3 (IUS/08 – IUS/09 – IUS/13 – IUS/14 – IUS/21)
  • Area 4 (IUS/04 – IUS/12 – SECS01P – SECS02P – SECS03P – SECS07P)
  • Area 5 (IUS/15 – IUS/16 – IUS/17)
  • Area 6 (IUS/05 – IUS/07 – IUS/10)
  • Area 7 (IUS/11 – IUS /19 – IUS/20)
  • Ne fanno altresì parte, in qualità di membri di diritto, il Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e il Segretario amministrativo del Centro, che partecipa alle sedute con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Comitato Direttivo resta in carica tre anni. Il mandato di componente del Comitato Direttivo è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. In caso di cessazione anticipata di uno dei membri del Comitato Direttivo, gli afferenti alla relativa area scientifica provvedono alla nuova designazione e il componente subentrante resta in carica fino al termine del mandato interrotto.

Il Comitato elegge il Coordinatore tra i propri membri a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Ove nelle prime due votazioni non si raggiunga la prescritta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno riportato il maggior numero di voti; viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Il Coordinatore è nominato con decreto del Rettore.

 

Art. 6

Funzioni del Comitato Direttivo

 

Il Comitato Direttivo determina le linee di attività del Centro.

Il Comitato esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) approva il piano annuale delle ricerche del Centro, proposto dal Coordinatore in collaborazione con il Presidente;

b) detta i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi assegnati al Centro per le sue attività di ricerca; il coordinamento del personale tecnico-amministrativo; l’uso coordinato dei mezzi e degli strumenti in dotazione;

c) valuta i progetti di ricerca presentati dagli afferenti, anche ai fini di un eventuale finanziamento totale o parziale;

d) approva gli schemi dei contratti, tariffari e convenzioni con Enti pubblici e privati per l’esecuzione di attività di ricerca e di consulenza e di attività didattiche esterne;

e) collabora con gli organi di governo dell’Ateneo e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale, anche al fine di promuovere, elaborare ed attuare programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionali, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

f) delibera in merito alle richieste motivate di afferenza al Centro, entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

 

Art. 7

Modalità di funzionamento del Comitato Direttivo

 

Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti aventi diritto al voto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Il verbale delle riunioni del Consiglio è redatto dal Segretario Amministrativo, o in sua mancanza da un membro del Consiglio designato dal Coordinatore. I verbali devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Coordinatore e dal Segretario Amministrativo.

Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria del Centro. I verbali delle adunanze, dopo la loro approvazione, sono pubblici.

 

Art. 8

Coordinatore

 

Il Coordinatore ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato Direttivo e cura l’esecuzione dei rispettivi deliberati; con la collaborazione del Segretario Amministrativo, promuove le attività del Centro, vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Coordinatore, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, esercita le seguenti attribuzioni:

a) predispone annualmente le richieste di finanziamenti per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento delle ricerche svolte nel Centro;

b) propone al Comitato Direttivo, in collaborazione con il Presidente, il piano annuale delle ricerche del Centro; predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra l’Università e gli Enti interessati;

c) coordina lo sviluppo e l’organizzazione dei servizi del Centro perché forniscano un supporto ottimale alla attività di ricerca;

d) ordina strumenti, lavori, materiale bibliografico e quanto altro serve per il buon funzionamento del Centro e dispone il pagamento delle relative fatture fatta salva l’autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati;

e) stabilisce le funzioni del personale tecnico-amministrativo nell’ambito delle singole competenze secondo i criteri generali indicati dal Comitato Direttivo.
Nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato, il professore ordinario, membro del Comitato Direttivo, con maggiore anzianità di ruolo, indice le elezioni per la designazione del nuovo Coordinatore. Il Coordinatore può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo membri del Comitato Direttivo. Il Coordinatore vicario sostituisce il Coordinatore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo o delega.

Art. 9

Presidente

 

Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, tra personalità italiane e straniere di alto profilo scientifico e culturale, che si siano distinte nelle attività di studio e ricerca nell’ambito di temi di interesse del Centro. Ove nelle prime due votazioni non si raggiunga la prescritta maggioranza, si procede al ballottaggio tra le due personalità che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti; viene eletto colui cha ha ottenuto il maggior numero di voti.

Il Presidente resta in carica tre anni. Il mandato del Presidente del Centro è rinnovabile consecutivamente per una sola volta. In caso di cessazione anticipata del Presidente, il Presidente subentrante resta in carica fino alla scadenza del mandato interrotto.

 

Art. 10

Funzioni del Presidente

 

Il Presidente esercita l’alta vigilanza sulle attività scientifiche del Centro.

Il Presidente esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) collabora con il Coordinatore nella predisposizione del piano annuale delle ricerche del Centro;

b) promuove, di intesa con il Coordinatore, l’instaurazione di convenzioni con gli enti interessati;

c) sovraintende ai progetti di sviluppo dei rapporti di collaborazione internazionale del Centro;

d) ha la rappresentanza del Centro nei convegni e nelle altre analoghe iniziative scientifiche, con esclusione delle attività negoziali.

 

Art. 11

Centro di Consulenza Giuridica

Il Centro di Consulenza Giuridica è struttura operativa del Centro di Eccellenza in Diritto Europeo; esso fornisce consulenza su questioni giuridiche ad amministrazioni e a soggetti pubblici e privati.

Il Centro di Eccellenza fornisce al Centro di Consulenza la sede, il personale e i mezzi necessari al suo funzionamento; stipula, inoltre, i contratti di consulenza.

Il responsabile del contratto è il docente che ha ricevuto la formale investitura dal committente.

I contratti stipulati senza indicazione del responsabile da parte del committente sono assegnati al docente designato dal Coordinatore del Centro d’Eccellenza sulla base delle competenze di cattedra.

Art. 12

Segretario Amministrativo

 

Il Segretario Amministrativo fa parte del Comitato Direttivo del Centro con voto consultivo. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e organizzativo coadiuva il Coordinatore del Centro.

 

Art. 13

Modifiche del Regolamento

 

Le proposte di modifica del presente Regolamento sono deliberate dal Comitato Direttivo a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesse al Senato Accademico dell’Università Roma Treper l’approvazione, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di sua competenza.